Utilizzo delle immagini in rete: copyright e diritti
Molto spesso ci chiediamo quali siano le condizioni sull’ultilizzo delle immagini in Rete: a questo proposito riportiamo un estratto dell’intervista a Edoardo Tedeschi, Partner e Head of digital business Italia dello studio legale Osborne Clarke.
1. Quali obblighi ha un utente che vuole utilizzare a scopo non commerciale un’immagine o un video catturato in Rete?
In principio, chi vuole utilizzare un’immagine anche a scopo non commerciale, deve sempre chiedere il permesso e aspettarsi anche che possa essere richiesto un compenso per l’utilizzo di essa.
Ai sensi della Legge 633/1941 (qui oltre la “Legge”), l’autore di un’opera ha infatti diritti esclusivi di: pubblicare l’opera (art. 12), riprodurla (art. 13), trascriverla (art. 14), eseguire/rappresentare (art. 15), comunicare al pubblico (art. 16), distribuire (art. 17), tradurre (art.18). L’autore conserva sempre il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e tale diritto non può essere alienato.
In altre parole quindi, va sempre citato l’autore da cui viene presa l’opera (art. 20 e 21).
A seconda di dove l’immagine o il video sia stato “preso”, la regola generale di qui sopra può subire delle modifiche – fatta sempre salva la citazione dell’autore originario. Infatti, quando si pubblica su una delle piattaforme più popolari (es. Youtube, Facebook, Twitter) si possono ipotizzare vari casi e tra i più frequenti analizziamo i seguenti:
- Esempio 1: L’autore che pubblica su YouTube concede a ciascun utente del servizio “una licenza per il mondo intero […] ad accedere ai suoi Contenuti […] e ad usare, riprodurre, distribuire, preparare opere derivate, visualizzare ed eseguire tali Contenuti”;
- Esempio 2: L’autore che pubblica su Twitter concede a Twitter “una licenza che autorizza a rendere i tweet dell’utente disponibili al resto del mondo e autorizza altri soggetti a fare altrettanto.”
Per quanto riguarda il link a un’immagine o un video, si fa notare che la Corte Europea ha stabilito nella sentenza resa nel caso “Svensson et al v Retriever Sverige” del 13 febbraio 2014 (C 466/12,) che “postare un link preso da materiale autorizzato liberamente disponibile online non viola il diritto di esclusiva comunicazione al pubblico”.
In relazione al c.d. “Diritto di Cronaca”, il comma II dell’articolo 65 della Legge prevede che “la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato”.
Pertanto, se una certa immagine è riportata all’interno di un contesto che possa essere considerato “diritto di cronaca” non è necessario chiedere l’autorizzazione.
Ancora, sull’uso scientifico di un’opera di terzi, la Legge stabilisce inoltre che “per uso didattico o scientifico è consentita la libera pubblicazione attraverso la Rete Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.”(art 70).
2. In quali circostanze l’autore di un contenuto può rivendicare dei diritti e come può farli valere?
L’autore può rivendicare tutti i diritti sull’opera indicati in precedenza a meno che non li abbia in qualche modo licenziati a terzi.
Qualora l’autore verifichi che su un sito web vi è la propria opera senza che egli vi abbia dato autorizzazione deve agire in vari modi, anche concorrenti:
- scrivere alla società titolare del sito ( i cui dettagli sono rinvenibili tramite la domain name authority italiana “nic.it” e/o tramite una visura camerale utilizzando la partita Iva che deve essere sempre indicata per legge nei siti web) chiedendo l’immediata rimozione.
- segnalare la violazione all’ AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) depositando apposita istanza per l’avvio di un procedimento predisposto dal nuovo Regolamento del 31 marzo 2014 (Delibera n. 680/13/CONS). In questo caso, il ricorrente DEVE allegare prova della titolarità del diritto d’autore che si ritiene leso (vedi il sito dell’AGCOM per tutti i requisiti del caso).
Inoltre, per avere maggiore tutela conviene sempre registrare un’opera alla SIAE prima della pubblicazione che fornirà prova dell’esistenza dell’opera con data certa.
La società titolare del sito può essere considerata responsabile in solido con colui che ha pubblicato illecitamente l’opera se è a conoscenza del fatto che tale pubblicazione è illecita o è al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività. La società titolare del sito può altresì essere responsabile se, non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, non agisca immediatamente per rimuovere tale contenuto o per disabilitarne l’accesso (art. 16 D.lgs 70/2003).
3. A embeddiamo sul nostro sito un video dal canale YouTube ufficiale di un autore, quali rischi si corrono?
Chi interagisce con YouTube accetta le sue condizioni di licenza, le quali prevedono che l’autore che pubblica su YouTube concede a ciascun utente che usufruisce del servizio “una licenza per il mondo intero […] ad accedere ai suoi Contenuti […] e ad usare, riprodurre, distribuire, preparare opere derivate, visualizzare ed eseguire tali Contenuti.” Pertanto, “l’embedding” appare lecito sotto il profilo del diritto di autore, fatti sempre salvi altri illeciti che si potrebbero configurare (es. concorrenza sleale/violazione della privacy, danni etc.). L’autore del video va sempre citato (art 20 e 21 della Legge).
Pubblicare dal web un’immagine coperta da copyright su Pinterest (che se non viene modificato, il contenuto conserva il link alla fonte) o ripubblicarla (un’attività simile allo Share su Facebook) da un profilo di un altro utente potrebbe creare problemi ad un brand che ha un profilo su Pinterest? Se sì, come potrebbe evitarli?
Se un’immagine è stata presa dal web va chiesta l’autorizzazione al detentore dei diritti anche se esso ha un profilo su Pinterest. Se il materiale è preso da un altro profilo Pinterest, a meno che non sia il profilo ufficiale del brand (che avrà accettato le condizioni di Pinterest e quindi che accetta che venga fatto un “re-pin” del contenuto del profilo), chi condivide tale immagine deve assicurarsi che chi l’ha originariamente pubblicata lo abbia fatto legittimamente.